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Calcolatore preavviso dimissioni

Simulazione orientativa, pensata per essere il piu fedele possibile. Per importi, scadenze o conteggi da usare in modo ufficiale, verifica sempre il dato con un professionista.

Disclaimer importante

Il preavviso dipende dal CCNL applicato e puo variare per accordi aziendali o individuali. Questa stima vale solo per i casi coperti dal dataset configurato.

Riferimento normativo: Il preavviso di dimissioni è regolato dall'art. 2118 del Codice Civile e dai singoli CCNL. In caso di mancato preavviso, il datore può trattenere l'indennità sostitutiva dalla busta paga finale. Le dimissioni vanno presentate telematicamente tramite il portale del Ministero del Lavoro.

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Come funziona il calcolatore preavviso dimissioni

Il preavviso di dimissioni è l'obbligo, previsto dall'art. 2118 del Codice Civile, di comunicare al datore di lavoro la propria intenzione di recedere dal contratto con un anticipo minimo rispetto alla data effettiva di cessazione del rapporto. Lo scopo è consentire all'azienda di organizzarsi per la sostituzione del dipendente uscente.

La durata del periodo di preavviso non è uguale per tutti: varia in base al CCNL applicato, al livello di inquadramento del lavoratore e alla sua anzianità di servizio. Ad esempio, un impiegato di quinto livello del CCNL Commercio con meno di cinque anni di anzianità avrà un preavviso diverso rispetto a un quadro del CCNL Metalmeccanico con oltre dieci anni di servizio. Questo calcolatore preavviso dimissioni usa solo regole CCNL configurate in modo esplicito per restituire una stima affidabile.

In caso di mancato preavviso, il datore di lavoro ha diritto a trattenere dalla busta paga finale un'indennità sostitutiva pari alla retribuzione che sarebbe spettata durante il periodo di preavviso non lavorato. È quindi importante conoscere con precisione la durata del preavviso prevista dal proprio contratto per evitare trattenute impreviste sull'ultimo stipendio.

Dal 12 marzo 2016, le dimissioni volontarie devono essere presentate esclusivamente in modalità telematica, tramite il portale del Ministero del Lavoro (procedura introdotta dal D.M. 15 dicembre 2015). Il lavoratore può procedere autonomamente con SPID o CIE, oppure rivolgersi a un patronato, un sindacato o un consulente del lavoro abilitato. Le dimissioni cartacee non hanno più valore legale, salvo eccezioni previste dalla normativa.

Esistono alcuni casi particolari in cui il preavviso non è dovuto: dimissioni per giusta causa (art. 2119 c.c.), recesso durante il periodo di prova, e dimissioni durante la maternità o paternità (entro il primo anno di vita del bambino), che devono essere convalidate presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro. Se il CCNL o il livello non sono coperti dal dataset, il calcolatore non propone valori inventati: verifica sempre il contratto collettivo applicato e le regole aziendali.